Pubblicate le FAQ sul “Fondo di sostegno ai comuni marginali”
Pubblicate, dal Dipartimento per le Politiche di Coesione, le FAQ che
meglio chiariscono il DPCM 30 settembre 2021 Comuni per la definizione delle modalità di ripartizione, termini, accesso e rendicontazione dei contributi a valere sul "Fondo di Sostegno ai Comuni Marginali",
al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei
comuni svantaggiati, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
Di
seguito si riporta il testo delle FAQ rese note dal Dipartimento per le
politiche di coesione, Presidenza del Consiglio dei Ministri:
1.
Per
le misure di cui all'articolo 2 del DPCM 30.09.2021 deve essere acquisito il
CUP?
Il CUP deve essere acquisito secondo le modalità
indicate nella delibera CIPESS 26 novembre 2020, n. 63, recante "attuazione
dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, commi 2-bis 2-ter,2-quater
e 2-quinquies, come modificato dall’articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120", pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 8 aprile 2021,
numero 84.
2.
Si
chiede di sapere se le risorse del DPCM 30.09.2021 siano esclusivamente
nazionali o sia previsto un cofinanziamento europeo.
Il Fondo per i comuni marginali è finanziato con
risorse del bilancio dello Stato.
3.
L'importo
del contributo, indicato per ciascun comune nell'Allegato B al DPCM 30.09.2021,
è complessivo per il triennio 2021-2022-2023 e, di conseguenza, per ciascuna
annualità i comuni riceveranno 1/3 di tale importo?
L'Allegato B al DPCM 30.09.2021 indica l'importo
totale che sarà complessivamente erogato ai Comuni; pertanto, per
l'individuazione della somma spettante al Comune beneficiario per le singole
annualità (2021-2022-2023), bisognerà dividere per tre l'importo indicato nell'allegato
B.
4.
Con
riferimento all’art. 5 numero 2 del DPCM 30.09.2021, cosa si intende per
utilizzo delle risorse da parte dei Comuni?
Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPCM 30/09/2021,
per effettivo utilizzo delle risorse si intende l'avvenuta attribuzione del
contributo ai soggetti beneficiari da parte del Comune.
5.
Con
riferimento all’art. 5 numero 3 del DPCM 30.09.2021, qual è la tempistica per
l'utilizzo delle risorse da parte dei comuni?
Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del DPCM 30/09/2021,
l'utilizzo delle risorse deve avvenire entro sei mesi dalla conclusione
dell'annualità di erogazione del contributo ai singoli Comuni.
Nell’ipotesi del contributo per l'annualità 2021 erogato al Comune nel corso
del 2022, la scadenza per il relativo utilizzo è, quindi, al 30 giugno 2023.
6.
E’
possibile da parte dei Comuni pubblicare un bando mettendo a disposizione le
risorse sia dell’annualità 2021 che 2022 e la rendicontazione può essere fatta
per intera somma assegnata al Comune?
L'ipotesi rappresentata non è conforme all'articolo 5,
comma 2, del DPCM 30.09.2021 ai sensi del quale, per le annualità successive
alla prima, l'erogazione è subordinata all'accertamento dell'effettivo utilizzo
delle risorse, inteso come avvenuta attribuzione del contributo ai soggetti
beneficiari da parte del Comune in riferimento alle precedenti annualità, come
verificato all'esito del monitoraggio di cui all’articolo 6.
7.
C'è
un termine entro cui pubblicare il Bando per l'assegnazione dei contributi, o
l'unico termine a cui fare riferimento è quello di revoca dei finanziamenti di
cui all'art. 7 del DPCM?
I Comuni devono tener conto dei termini previsti dal
DPCM 30.09.2021 in relazione all'utilizzo dei contributi. Ai sensi dell'art. 5,
comma 3, del DPCM 30/09/2021, l'utilizzo delle risorse deve avvenire entro sei
mesi dalla conclusione dell'annualità di erogazione del contributo ai singoli
Comuni.
8.
I
Comuni hanno la facoltà di concedere i contributi anche solo per una delle tre
categorie di intervento previste dall'articolo 2, comma 2 lettere a), b)
e c) del DPCM 30.09.2021? È fissato un criterio di ripartizione dei
fondi tra le tre categorie di intervento definite nel
DPCM o è lasciata all'amministrazione la facoltà di
definizione degli importi, eventualmente anche in base alle
richieste provenienti dal territorio?
I Comuni possono concedere i contributi di cui al DPCM
30.09.2021 per una o più categorie di interventi previsti nell’articolo 2,
comma 2, lettere a), b), c), del medesimo DPCM nella misura individuata da
ciascun Comune in ragione delle necessità e caratteristiche del territorio di
riferimento e nei limiti delle risorse economiche assegnate allo stesso per
ciascuna annualità 2021-2022-2023.
9.
Con
riferimento alle categorie di intervento di cui all'art. 2, è possibile
utilizzare l'intero contributo solo ai sensi della lettera a)?
E’ possibile utilizzare l’intero contributo anche per
una soltanto tra le tipologie di intervento previste nell’articolo 2 del DPCM.
10.
Per
quanto riguarda la terza categoria di interventi di cui all'articolo 2, comma
2, lett. c) del DPCM 30.09.2021, ovvero quella riguardante la “concessione di
contributi a favore di chi trasferisce la propria residenza e dimora abituale
nei comuni di cui all’ Allegato B, come concorso per le spese di acquisto e
ristrutturazione dell’immobile (massimo 5.000 euro a beneficiario)“, i due
requisiti di “residenza” e “ dimora abituale” sono concorrenti o alternativi?
Per il concetto di residenza si rinvia a quanto
disposto dall'art. 43 co.2 del codice civile a tenore del quale "La
residenza è nel luogo in cui il soggetto ha dimora abituale"
11.
I
contributi che vengono concessi sono soggetti a ritenute?
Per gli aspetti fiscali del contributo si rinvia alla
normativa di settore e alle competenze in materia dell'Agenzia delle Entrate.
12.
Per
gli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del DPCM 30.09.2021,
è possibile intervenire su immobili del Comune sottoposti a tutela della
Sovrintendenza?
I contributi possono essere utilizzati per l'adeguamento
di immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, previa
acquisizione dei pareri e nulla osta delle Amministrazioni eventualmente
competenti.
13.
Cosa
rappresentano gli importi nella colonna rubricata "reddito" di cui
all'allegato allegato A al DPCM 30.09.2021?
Il DPCM 30.09.2021 prevede all'articolo 3, comma 2 che
i Comuni svantaggiati, elencati in allegato A, sono individuati sulla base dei
criteri di spopolamento, deprivazione sociale e reddito delle persone fisiche
sulla base dei seguenti indicatori:
a) popolazione residente a livello comunale secondo i
dati rilevati da ISTAT negli anni 1981, 2001 e 2019;
b) indice di vulnerabilita' sociale e materiale (IVSM)
sulla base dei dati ISTAT;
c) reddito IRPEF per contribuente al 2018 sulla base
di dati Agenzia delle entrate.
14.
Con
riferimento alla categoria di intervento prevista dalla lettera b) del comma 2
dell'art.2 del DPCM 30.09.2021, le imprese nate da meno di 12 mesi sono
considerate come "NUOVE INIZIATIVE" oppure le stesse devono essere
costituite solo dopo la pubblicazione del Bando da parte dei Comuni?
Possono beneficiare del contributo di cui all'articolo
2, comma 2, lettera b), del DPCM 30/09/2021 le imprese regolarmente costituite
e iscritte al registro delle imprese purché intraprendano una "nuova
attività economica" dopo la pubblicazione del bando da parte dei Comuni.
Per “nuova attività economica” si intende anche l'attivazione di nuovi e
ulteriori codici ATECO. Possono beneficiare delle risorse anche le attività già
esistenti che avviino una nuova attività economica nei territori dei Comuni di
cui all’Allegato B attraverso apposita unità produttiva.
I finanziamenti non possono essere erogati in favore
delle attività economiche già costituite sul territorio di cui all’Allegato B
che si limitino semplicemente a trasferire la propria sede nel medesimo
territorio comunale.
15.
Per
quanto riguarda la categoria di intervento di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera a), del DPCM 30.09.2021, il Comune deve adeguare l'immobile con
il contributo di cui al citato articolo 2 e, una volta arredato ed
attrezzato, deve concederlo in comodato d'uso mediante bando pubblico,
oppure deve indire un'unica procedura ad evidenza pubblica per dare in
comodato d'uso tale bene immobile a privati interessati i quali adegueranno
l'immobile anche con parte del contributo del medesimo DPCM?
Con riferimento alla categoria di intervento di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a) del DPCM 30.09.2021, i Comuni pubblicano un
unico bando per concedere contestualmente al medesimo beneficiario in comodato
d'uso gratuito l'immobile e il contributo per i lavori di adeguamento dello
stesso. Il Comune concedente dovrà vigilare su tutte le attività di adeguamento
dell’immobile poste in essere dal privato concessionario, effettuando i
controlli necessari in merito all’avanzamento fisico, procedurale e finanziario
dei lavori nonché alla rendicontazione delle spese sostenute e dichiarate
dal privato.
16.
Il
Comune può concedere contributi per l'adeguamento degli immobili per le
finalità di cui al comma 3 dell'articolo 2 del DPCM 30.09.2021?
L'articolo 2, comma 3, del DPCM 30.09.2021 non prevede
l’erogazione di contributi da parte dei Comuni, ma ha mero carattere
autorizzatorio.
17.
Possono
essere finanziate anche attività che sono state avviate nelle more fra la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM e la pubblicazione dell'Avviso del
Comune?
La data di pubblicazione del bando/avviso da parte dei
Comuni costituisce la data iniziale di riferimento.
18.
Quali
sono le tempistiche di accredito delle somme spettanti?
Per l'anno 2021 i contributi verranno erogati
nell'arco dell'anno 2022. L’accredito al Comune sarà curato dall’Agenzia per la
Coesione Territoriale. Per i successivi accrediti, si provvede a seguito dei
controlli indicati nel DPCM.
19.
Con
riferimento alla categoria di intervento di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera a) del DPCM 30.09.2021, rientra tra le spese ammissibili la
progettazione per l'adeguamento dell'immobile?
Sono ammesse le spese di progettazione strettamente
connesse all'adeguamento degli immobili di cui trattasi.
20.
E'
possibile assimilare al patrimonio disponibile del Comune un bene immobile che
è attualmente di proprietà di un Ente ecclesiastico ma che è stato affidato al Comune
in comodato d'uso trentennale, mediante specifico protocollo di intesa, per
l'attivazione di progetti a scopo sociale per il contrasto allo spopolamento?
E' possibile, in alternativa, acquisire la proprietà del
suddetto bene immobile utilizzando proprio i fondi per i
comuni marginali si cui all'oggetto?
Il DPCM 30.09.2021 prevede all'articolo 2, comma 2
lettera a) che i contributi siano concessi al fine di
realizzare interventi di adeguamento di immobili appartenenti al
patrimonio disponibile del Comune. Non è pertanto ammesso il finanziamento
dell'adeguamento di immobili concessi in locazione al Comune né per l'acquisto
degli stessi.
21.
Saranno
predisposti bandi tipo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per
l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 2 del DPCM 30.09.2021?
I Comuni predispongono i bandi per l'attuazione degli
interventi previsti dal DPCM 30.09.2021 in ragione delle necessità e
caratteristiche del territorio di riferimento, nel rispetto delle disposizioni
del medesimo DPCM.
22.
Il
previsto contributo di 5000 euro per il trasferimento della residenza nel
Comune di riferimento, nel caso di trasferimento di un intero nucleo familiare
è richiedibile da ognuno dei soggetti che lo compongono o da uno solo di
essi? Per esempio, se a trasferirsi è un nucleo familiare di quattro
persone il contributo da erogare sarà di € 5.000,00 per ciascun componente?
Con riferimento alla categoria di cui all'articolo 2,
comma 2, lettera c) del DPCM 30.09.2021, nel caso di trasferimento di un nucleo
familiare, il contributo di 5 mila euro è erogato una sola volta per singolo
immobile. Pertanto, nel caso prospettato, la risposta è negativa.
23.
Sono
ammissibili a rendicontazione, a valere sul finanziamento di cui si tratta, le
spese per una eventuale assistenza esterna per la redazione degli avvisi e per
l'istruttoria e la verifica amministrativa delle pratiche?
Nel DPCM non è previsto il finanziamento per
assistenza esterna per la redazione degli avvisi e per l'istruttoria e la
verifica amministrativa delle pratiche. Resta fermo quanto previsto nella FAQ
n. 19.
24.
Quali
sono i criteri di selezione dei beneficiari da indicare nei bandi pubblici per
l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 2 del DPCM 30.09.2021?
I comuni selezionano i beneficiari in base a criteri
concorrenziali e non discriminatori indicati nei bandi che sono predisposti dai
medesimi in ragione delle necessità e caratteristiche del territorio di
riferimento e tenendo conto di quanto previsto dal DPCM 30/09/2021.
25.
E'
possibile selezionare più di un beneficiario all'interno della stessa
annualità?
I Comuni possono selezionare più di un beneficiario
nel rispetto dei termini previsti dal DPCM per ciascuna annualità.
26.
Per
attivare i bandi è necessario attendere l’accreditamento definitivo delle somme
oppure è possibile procedere con propria anticipazione di cassa?
Il Comune può procedere con propria anticipazione di
cassa avendo cura di rispettare le prescrizioni previste nel DPCM; in caso di
mancato rispetto delle disposizioni del DPCM, il Comune non ha diritto al
contributo.
27.
In
che modo il Comune rendiconta le somme spese?
Ai sensi dell’art. 6 del DPCM 30 settembre 2021, la
rendicontazione all’Amministrazione centrale avviene attraverso
l’implementazione della Banca Dati Unitaria (BDU) presso il Ministero
dell’economia e delle finanze, di cui all’art. 1, comma 245, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, fermo restando eventuali controlli da parte dell’Agenzia
per la coesione territoriale e i controlli di rito da parte del Comune nei
confronti dei beneficiari.
28.
Con
l’intervento previsto dall’art. 2 lett a) è possibile finanziare l’acquisto di
attrezzature, arredi e suppellettili?
Non è possibile procedere al finanziamento dei
summenzionati acquisti. Il DPCM fa riferimento all’ “adeguamento di
immobili” e pertanto è da escludersi l’acquisto di beni.
29.
All'art.
1 lettera d) del DPCM si fa riferimento alle attività economiche secondo la
classificazione ATECO specificata all’art.2, ma tale classificazione all'art. 2
non è indicata: quali sono pertanto i codici ATECO da prendere in
considerazione?
Nel DPCM non sono indicati specifici codici ATECO.
Devono in ogni caso essere rispettate, in base alle tipologie di intervento che
si intendono attivare, le tipologie di attività previste (lett.a): attività
commerciali, artigianali o professionali; lett. b): commerciali,
artigianali e agricole).
30.
Ai
sensi dell’art. 2 comma 2, lettera b) del succitato Decreto “l'avvio di
attività economiche, artigianali e agricole", riguarda anche le piccole e
medie imprese che non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non
sono soggette a procedure di fallimento o di concordato
preventivo così come regolato dall'art. 4, comma 1 lettera c) del
DPCM del 24 settembre 2020 (pubblicato in GU del 4 dicembre 2020)?
Si, trattasi di un requisito generale per accedere ai
contributi pubblici. Pertanto, possono beneficiare del contributo di cui al
DPCM 30.09.2021 le imprese che non sono in stato di liquidazione o di
fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato
preventivo.
31.
L'art.
2, comma 1, lett. b) del Decreto prevede la possibilità di
concedere contributi anche per intraprendere "nuove attività
economiche nei suddetti territori
comunali e sono regolarmente costituite e
iscritte al registro delle imprese"; da una
lettura in combinato disposto con l'art. 1, comma
1, lett. d), per “attività economiche” si intendono anche quelle operanti nei
settori professionali. Si chiede pertanto come si concilia l'erogazione del
contributo ad attività professionali con il requisito dell'iscrizione al
registro imprese?
I contributi per le attività professionali sono
previsti nella lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 del DPCM 30.09.2021. La
successiva lettera b) non prevede contributi per le attività professionali.
AIUTI DI STATO
32. A chi compete effettuare la valutazione sulla
presenza di aiuti di Stato nell’ambito degli interventi agevolativi previsti
dal DPCM 30/09/2021?
I Comuni sono i soggetti responsabili della misura
agevolativa e pertanto spetta a loro valutare la presenza di eventuali profili
di aiuto nell’attuazione degli interventi di cui all’art.2 comma 2 del DPCM
30/09/2021.
33. Quale soggetto si qualifica “beneficiario” degli
aiuti previsti dal DPCM 30/09/2021: il Comune, i cittadini o le imprese?
I beneficiari degli aiuti concessi ai sensi del DPCM
30/09/2021 sono i soggetti qualificati imprese ai sensi del diritto dell’UE.
Quindi qualsiasi soggetto che svolga una attività economica, a prescindere
dalla propria qualificazione soggettiva.
34. Le tre categorie di interventi nei territori
soggetti a spopolamento, sono misure da poter integrare le une con le altre, in
funzione delle necessità del territorio sul quale si opera?
Si, sotto il profilo delle norme in materia di aiuti
di Stato, non vi è un esplicito divieto alla possibilità di integrare/cumulare
le tipologie di contributi previsti all’articolo 2 comma 2 del DPCM 30/09/2021,
fermo restando il rispetto delle regole generali applicabili in materia di
cumulo tra aiuti di Stato ed in particolare di quelle previste dalla disciplina
sugli aiuti “de minimis” di cui normativa riportata all’art.2 comma 4 del DPCM.
35. I fondi previsti per l’adeguamento di immobili
comunali da concedere in comodato d’uso gratuito al fine di consentire
l’apertura di attività commerciali, artigianali e agricole, possono essere
integrati con i contributi concessi per l’avvio delle relative attività?
Si, è possibile, fermo restando il rispetto delle
regole generali applicabili in materia di cumulo tra aiuti di Stato ed in
particolare di quelle previste dalla disciplina sugli aiuti “de minimis” di cui
normativa riportata all’art.2 comma 4 del DPCM 30/09/2021
36. A quanto ammonta il contributo massimo concedibile
a ciascun beneficiario nel caso in cui concorra a due o più interventi tra
quelli previsti dal DPCM 30/09/2021?
Il contributo massimo concedibile al medesimo
beneficiario, inteso nell’accezione di impresa unica, ammonta a 200 000 euro in
tre esercizi finanziari su base mobile. Nel conteggio di tale massimale si deve
tener conto anche di tutti gli altri aiuti de minimis di cui l’impresa ha già
beneficiato/sta beneficiando in relazione ai medesimi esercizi finanziari.
37. Come si verifica un eventuale sforamento del
massimale de minimis?
La verifica si effettua attraverso le funzionalità del
Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ed in particolare attraverso la
cd. Visura de minimis: in fase di registrazione di ciascun aiuto individuale,
RNA evidenzia il plafond ancora disponibile ai fini della concessione di nuovi
aiuti de minimis. Pertanto, la concessione potrà attestarsi entro il limite
consentito.
38. Cosa succede se l’impresa ha già assorbito tutto
il plafond de minimis?
Nel caso in cui il beneficiario abbia già assorbito
tutto il massimale consentito dalla normativa, RNA blocca la concessione di un
nuovo aiuto che porterebbe inevitabilmente a superare tale soglia massima. Il
Registro nazionale consente inoltre, attraverso la cd. “visura aiuti” di
visionare tutti gli ulteriori aiuti di cui l’impresa ha beneficiato e/o sta
beneficiando che, incidendo in tutto o in parte sui medesimi costi ammissibili,
devono essere tenuti in considerazione ai fini del rispetto delle regole
generali in materia di cumulo.
39. Nel massimale de minimis si calcolano anche i
contributi concessi ai cittadini che trasferiscono la propria residenza e
dimora abituale nei comuni delle aree interne?
No, nella misura in cui i beneficiari dei contributi
non sono imprese.
40. Nel caso delle agevolazioni concesse a titolo di
aiuto di Stato, vi sono obblighi di registrazione sul Registro Nazionale degli
aiuti di Stato? A chi spettano tali obblighi?
Si, l’interrogazione di RNA, l’acquisizione delle
visure, la registrazione dei regimi di aiuto e degli aiuti individuali sono
adempimenti obbligatori. Tali obblighi, nel caso degli interventi di cui al
DPCM 30/09/2021, sono in capo ai Comuni che assumono il ruolo di Autorità
responsabile e procedono, ciascuno per la propria quota di risorse disponibili,
alla registrazione della misura agevolativa. L'Autorità responsabile, in fase
di registrazione della misura, abilita uno o più soggetti/uffici della propria
struttura ad operare nel ruolo di Soggetto concedente. Il Soggetto concedente,
che può essere quindi rappresentato da un Dipartimento/Ufficio del Comune,
provvede a concedere ed erogare i contributi a titolo di de minimis una volta
andate a buon fine le verifiche propedeutiche alla concessione stessa e una
volta registrati, uno ad uno, i singoli aiuti individuali. La procedura di
registrazione a cura del Comune nella funzione di Soggetto concedente si
conclude con l'acquisizione di un codice "COR" da apporre al
provvedimento di concessione quale "condizione legale d'efficacia"
del provvedimento stesso.
41. Cosa succede se non si adempiono gli obblighi di
registrazione su RNA?
Ai sensi dell’art. 17 del DECRETO 31 maggio 2017, n.
115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge
24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni - “a decorrere
dal 1° luglio 2017 l'adempimento degli obblighi di registrazione di cui agli
articoli 8 e 9, l'indicazione nei provvedimenti di concessione e di erogazione
dell'aiuto individuale dei codici identificativi di cui ai predetti articoli
nonché l'adempimento degli obblighi di verifica relativi agli aiuti di cui agli
articoli 13 e 14 e relativi ai soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti
illegali di cui all'articolo 15 e l'indicazione, nei provvedimenti di
erogazione, dell'avvenuta acquisizione della Visura Deggendorf costituiscono
condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e di erogazione
degli aiuti individuali”.
42. Su RNA devono essere registrati tutti i contributi
concessi ed erogati oppure soltanto gli aiuti di Stato?
Su RNA devono essere registrati tutti i contributi
concessi a titolo di aiuto di Stato.
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